1 aprile 2008 – Ho sempre creduto nella libertà di pensiero come figlia della conoscenza e che questa, a sua volta, prendesse vitalità dall’informazione intesa come rappresentazione della realtà la più oggettiva possibile ed in particolare delle anomalie che ne possono distorcere i profili sino a trasformarla in una nebbia che ne altera i contorni. In questo “gioco” spesso maldestro si sono mossi gli attori di quella tragicommedia che è diventata una vicenda che di sportivo ha sempre meno: la vita della SpA Lazio. La recente delibera della Consob (30.01.2008) sulla cui rilevanza gli organi di informazione, sempre molto presenti nelle vicende della Lazio, hanno steso una inesplicabile cortina di silenzio (appunto la nebbia sopra richiamata), merita qualche ulteriore riflessione, essendo, a mio avviso, di tutto rilievo sia in termini più generali di mercato e di società quotate, sia specifici per la società stessa ed il suo azionariato. Cercherò di colmare il vuoto di conoscenza illustrando, nelle sue linee strutturali il provvedimento dell’Autorità di controllo del mercato azionario, utilizzando le parole stesse della delibera.
Vediamo allora come si sviluppa la delibera articolata nelle seguenti tematiche:
1) richiamo alle norme applicate;
2) fatti che hanno portato la Consob ad attivare l’intervento di vigilanza;
3) risultanze dell’attività svolta ed il contraddittorio con i soggetti interessati;
4) considerazioni conclusive;
5) atto di accertamento;
6) delibera.
Ripercorriamo i punti sopra evidenziati.
1) Le norme richiamate riguardano le disposizioni relative al mercato mobiliare (legge 216/1974), ed il TUF – Testo Unico della Finanza (n. 58/1998), l’art. 122 del TUF per le società quotate che regolamenta i patti parasociali delle società quotate che “… in qualunque forma stipulati…” devono rispondere a determinati requisiti ed obblighi, prevedendo specifiche sanzioni in caso di inosservanza.
2) Quali sono i fatti che hanno indotto la Consob ad agire:
a) l’acquisto di azioni già detenute da Capitalia da parte del Sig. Mezzaroma;
b) le dichiarazioni del sug.Mezzaroma “…ad organi di informazione…” relative ad una eventuale cessione di tali azioni solo se il Sig. Lotito “…avesse ceduto la quota in proprio possesso…”;
c) la segnalazione sin dal novembre 2005 da parte di piccoli azionisti circa “…l’esistenza,tra l’altro,di un patto occulto…”;
d) l’attività di vigilanza ed accertamento svolta dalla Consob stessa in collaborazione con la Guardia di Finanza e le “…competenti Procure della Repubblica”.
3) l’esito degli accertamenti svolti anche a seguito dello scambio di lettere tra la Consob ed i soggetti interessati (11 e 12 ottobre 2005 del Sig. Mezzaroma, 11 ottobre di Lazio Events Srl);
4) l’affermazione della violazione delle disposizioni in tema di OPA previste dall’art. 106 TUF e quindi della conseguente sospensione del diritto di voto relativo all’intera partecipazione detenuta da Lazio Events Srl attualmente detenuta pari al 61,31%( art. 110 TUF);
5) l’atto di accertamento descrive in 27 delle trentaquattro pagine che compongono il testo della delibera una serie di attività svolte:
a) l’evoluzione dell’azionariato” rilevante” della Lazio SpA:
• luglio 2004 ( Lazio Events Srl 26,97 %; Team Service 2,67%; Capitalia 17,/%; BNL 3,8%)
• aprile 2005 (Lazio Events Srl 29,89%)
• 30/06/2005 (Sig. Mezzaroma 14,61%)
• 31/10/2006 (Lazio Events Srl 47,17%)
• 2/12/2006 (Lazio Events Srl lancia OPA a € 0,40 per azione )
• 18/12/2006 Nulla osta della Consob all’OPA
• 27/12/2006-31/01/2007 adesione all’OPA di azioni pari al 10,79%
Quindi, detenzione da parte di Lazio Events Srl del 61,31 % del capitale della SpA Lazio ( anche in conseguenza di ulteriori acquisti effettuati nel tempo pari a 3,35%);
b) l’attività di vigilanza esperita e temporalmente diversificata dal dicembre 2005 al gennaio 2008 descrive nella tempistica sottoriportata la complessità,serieta e profondità delle verifiche. Infatti :
• novembre 2005 dichiarazioni del Sig. Mezzaroma ed esposto dei piccoli azionisti ;
• marzo 2006 verifiche ispettive insieme alla Guardia di Finanza “….presso le sedi legali di Lazio Events Srl e di altre società controllate indirettamente dal dr. Lotito, della TEam Service, nonché presso lo studio dell’Arch. Mezzaroma…”;
• aprile 2006, la Consob inizia una attività di collaborazione con le competenti Procure della Repubblica;
• maggio 2006, la Polizia Giudiziaria, su mandato dell’Autorità inquirente esegue operazioni di perquisizione locale e contestuale sequestro presso le abitazioni dei soggetti interessati e di alcune banche;
• settembre 2006, la procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano consegna alla Consob “alcuni verbali di assunzione di sommarie informazioni rese da persone informate dei fatti… “;
• 13 novembre 2006, il Sig. Lotito fornisce chiarimenti ed ulteriore documentazione;
• dicembre 2006, la Banca Italease SpA fornisce la documentazione su una operazione immobiliare definita tra la banca, la controllata Italease Gestione Beni SpA e le società CEIM Srl e RO.IM. Srl , società riferibili alla famiglia Mezzaroma ;
• 9 gennaio 2007, convocazione in Consob per audizione del Sig. Mezzaroma (ed un soggetto non indicato nella delibera) per chiarimenti sull’operazione immobiliare;
• 15 dicembre/29 gennaio 2007, la Procura della Repubblica di Milano consegna alla Consob sia il verbale dell’interrogatorio del Sig. Lotito “…in qualità di persona sottoposta ad indagini.. .” ed ulteriori verbali di assunzione di informazioni rese da persone informate sui fatti;
• 28 settembre 2007, l’esito degli accertamenti Consob viene comunicato ai soggetti interessati con la richiesta di fornire le loro considerazioni e valutazioni;
• 11 e 12 ottobre 2007 pervengono in Consob i chiarimenti richiesti.
Di particolare rilevanza si presenta la lettera della Consob del 28 settembre 2007 dalla quale è opportuno richiamare i punti essenziali che evidenziano come dall’istruttoria siano “…emersi elementi tali da far ritenere che l’acquisto (da parte del Sig. Mezzaroma del 14,61% della SpA Lazio da Capitalia) non sia stato il frutto di una autonoma scelta di investimento dell’Arch. Mezzaroma ma sia stato concordato con il dr. Lotito potendosi configurare un accordo fra i due per l’acquisto delle suddette azioni”. Infatti mentre il dr. Lotito intavolava trattative con Capitalia “anche tramite un funzionario di Unicredit”, il Sig. Mezzaroma acquistava la partecipazione con fondi forniti dallo stesso dr. Lotito a fronte di una compravendita di quote societarie, operazione da farla ritenere strettamente collegata e comunque almeno parzialmente funzionale all’acquisto delle azioni della Lazio”. I contatti con Capitalia per l’acquisto diretto o da altri soggetti e nel contempo la ricerca di una transazione per un credito di € 8,3 mln della Banca di Roma proseguivano su una base precisa quale “…la ricerca con propri consulenti di soluzioni che prevedessero il coinvolgimento di soggetti terzi a lui graditi”. La posizione di Capitalia si presentava lineare: interesse a cedere la partecipazione nella Lazio ritenuta non strategica ed anche “scomoda” a seguito di manifestazioni ostili di frange della tifoseria, interesse a cedere “anche a soggetti terzi diversi dal dr. Lotito”, ma soprattutto ad avere come interlocutori solo intermediari qualificati. Sempre la Consob precisa che per tale figura di intermediario era stato individuato un soggetto di Unicredit al quale il Sig. Lotito comunicava (29/06/2005) che la partecipazione era stata acquistata dall’Arch. Mezzaroma “…utilizzando la somma che gli sarebbe stata bonificata da Lotito…”, somma di € 4 mln depositata il 30/06/2005 dal Sig. Lotito presso Capitalia. In questo quadro negoziale dove intervengono soggetti ben identificati dalla Consob emerge quindi che il Sig. Lotito ha compiuto diversi passi diretti ad acquistare in prima persona le azioni della Lazio, acquisto non effettuato per evitare di incorrere nell’obbligo di OPA. L’operazione immobiliare servì a fornire al Sig. Mezzaroma la liquidità necessaria. Le risultanze dell’attività svolta dalla Consob contrastano apertamente con le dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati che non sarebbero entrati in contatto per definire l’acquisto e che avrebbero ignorato le reciproche intenzioni apprendendo solo dai giornali la conclusione dell’operazione. La Consob poi si dilunga (circa 4 pagine) nel descrivere la complessa operazione di compravendita immobiliare che ha portato alla costituzione della liquidità necessaria all’acquisto delle azioni della Lazio concludendo come l’intera operazione debba essere intesa come “scambio di favori” tra il Sig. Mezzaroma (interessato a cedere le quote di sua proprietà nelle due società immobiliari) ed il Sig. Lotito (interessato a che un soggetto a lui non ostile acquistasse la quota di Capitalia e la detenesse per un certo periodo di tempo). Le conclusioni della Consob sono chiare e non si possono prestare ad interpretazioni diverse. La partecipazione di Capitalia che è stata acquistata dal Sig. Mezzaroma di concerto, mantenuta ed amministrata da questi che non pretendeva alcuna partecipazione attiva alla gestione sociale, ha avuto una funzione determinante e cioè “…cristallizzare gli assetti proprietari della Lazio e rafforzare l’influenza del socio di riferimento “…precludendo nel contempo che detta partecipazione… circolasse liberamente sul mercato…” . Inoltre la Consob evidenzia le limitazioni che, in termini societari, ha avuto tale patto occulto.
Infatti la quota detenuta complessivamente (44% circa):
• ha escluso la possibilità di una delibera dell’assemblea straordinaria in contrasto con i ridetti soci;
• non ha reso possibile contrastare le delibere assunte dall’Assemblea Straordinaria, qualora a tale partecipazione si fosse aggiunto un solo altro socio detentore di una quota pari all’1% così da raggiungere la soglia di 1/3 dei presenti;
• una partecipazione così rilevante avrebbe comunque indebolito la posizione del Sig. Lotito ed interferito nella gestione in quanto avrebbe permesso l’esercizio di alcuni diritti sociali, oltre a negare la possibilità che in seno al Consiglio di Sorveglianza sedessero soggetti rappresentativi di una così rilevante partecipazione (lo statuto della Lazio prevede ben due rappresentanti agli azionisti che da soli o insieme ad altri siano titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale).
Pertanto la Consob, ritenendo che le deduzioni dei soggetti interessati non contengono elementi idonei a contraddire o inficiare le ricostruzioni dei fatti ritiene che il patto sia stato “…stipulato quantomeno il 30 giugno 2005 e proseguito sino al 31 ottobre 2006 con superamento al 30 giugno 2005 della soglia rilevante (30%) ai sensi dell’art. 106 TUF ” e quindi ritiene applicabili le sanzioni previste .
Questi i fatti, cronologicamente riportati, ed i soggetti, anche esterni al rapporto Lotito/Mezzaroma, che li avvalorano, fatti che, ad avviso di chi scrive, consentono di esprimere un proprio giudizio informato e libero da qualsiasi condizionamento.
Fonte: Alfredo Parisi