IL PARERE DI UN ESPERTO DI DIRITTO SPORTIVO

PROCESSO A CALCIOPOLI: INVERTIRE IMMEDIATAMENTE LA ROTTA

Il primo grado del processo sportivo a calciopoli volge al termine. Le contestazioni più serie che lo hanno caratterizzato riguardano: 1) l’utilizzabilità degli elementi di prova dell’accusa; 2) la non ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle difese; 3) la contrazione dei tempi processuali. Si tratta di delicate questioni tecnico-giuridiche, rispetto alle quali pare il caso di richiamare adesso l’attenzione degli addetti ai lavori. Più avanti sarebbe troppo tardi se si vuole evitare che il processo al calcio malato si traduca, da qui ad un mese, nell’ennesimo scontro tra giustizia sportiva e giustizia statale, con conseguente rischio di annullamento del verdetto sportivo.
Nel merito, la maggior parte delle eccezioni tecniche sollevate dalle difese non appaiono in grado di inficiarne la validità. Ad esempio, non appaiono fondate le contestazioni relative all’utilizzabilità delle trascrizioni delle intercettazioni. L’art. 36 del Codice di giustizia sportiva, infatti, attribuisce all’Ufficio indagini il potere di avvalersi “di tutti i mezzi di accertamento legale che ritiene opportuni”.
Discorso completamente diverso meritano le contestazioni riguardanti i tempi strettissimi imposti per consentire l’iscrizione alle competizioni europee. Il punto non è tanto la breve durata del processo, quanto gli effetti di tale brevità: a) necessità di organizzare le difese in pochissimi giorni; b) non ammissione dei mezzi di prova (tutti, nessuno escluso) chiesti dai deferiti; c) formulazione delle conclusioni dell’accusa prima del dibattimento. Queste tre circostanze alimentano il sospetto che nel giudizio davanti alla CAF il diritto alla difesa ed al giusto processo sia stato violato, con buona pace dell’art. 111 della Costituzione. Né può obiettarsi che il processo sportivo segue regole proprie, visto che è lo stesso Statuto della FIGC (art. 30, comma 2) a stabilire che: “le norme relative all’ordinamento della Giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa”. Tanto che il Codice di giustizia sportiva (art. 27, comma 8, ed all’art. 36, comma 2) impone all’Ufficio indagini di concludere il proprio lavoro circa i fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva “prima dell’inizio della successiva”, ma non dispone nulla di analogo relativamente al processo. Ed inoltre (art. 37, comma 5) consente la “riduzione”, ma non la soppressione, delle liste testimoniali; stabilisce (art. 37, commi 6 e 9) che il Procuratore federale “formula le proprie richieste al termine del dibattimento”; ed attribuisce al collegio giudicante “poteri di indagine”.
Il processo rischia dunque una volta sottoposto al vaglio dei giudici amministrativi, di finire in un nulla di fatto. Per di più, considerando l’irreparabilità dei danni connessi all’applicazione delle sanzioni comminate dalla giustizia sportiva, è ben probabile che il TAR già ad agosto, nelle more del giudizio di merito, accolga le istanze di sospensiva. Risultato: tutto tornerà come se il processo sportivo non ci fosse mai stato. Frattanto, però, le società condannate dalla giustizia sportiva saranno state estromesse dalle competizioni europee, e dunque si profileranno azioni di risarcimento dei danni a carico della Federazione e del CONI; mentre altre società, sentendosi defraudate, tenteranno di bloccare l’inizio dei campionati.

L’unico modo per evitare il caos appare quello di invertire subito la rotta. L’occasione è rappresentata dal processo d’appello davanti alla Corte federale. L’auspicio è che in secondo grado vengano presi in considerazione gli elementi di prova non ammessi dalla CAF, ed inoltre che i tempi tecnici concessi alle parti rendano onore al ruolo del dibattimento. Tanto potrebbe bastare a salvare l’esito dei giudizi sportivi dalla declaratoria di nullità dei giudici amministrativi. Si badi: la soluzione descritta passa, necessariamente, per una rinuncia da parte delle società deferite ad iscriversi ai rispettivi tornei europei. Ed allora, delle due una: o le società rinunciano a tale iscrizione per far salvo il proprio diritto alla difesa; oppure, rinunciano al “giusto” processo riconoscendo come prevalenti le ragioni di celerità del giudizio sportivo, così, ovviamente, pregiudicando le proprie chance di vittoria nell’eventuale successivo giudizio amministrativo.

Francesco di Ciommo
Professore di Diritto dello Sport all’Università di Roma Tor Vergata.
Dal “Corriere dello Sport Stadio” del 10 luglio 2006.

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