ROMA (Ansa) – Si conoscerà entro sette giorni la decisione del Tar del Lazio sui ricorsi con i quali il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e l’imprenditore Roberto Mezzaroma contestano la delibera con la quale la Consob ha ritenuto di avere accertato l’esistenza di un patto tra i due avente a oggetto «l’acquisto di concerto di azioni ordinarie della SS Lazio Spa, pari a circa il 14,61 per cento del capitale della società» . Ieri, davanti alla I sezione, presieduta da Pasquale de Lise, i due ricorsi sono stati discussi nel merito, e si attende adesso la pubblicazione del dispositivo della sentenza.
In sede di udienza le parti in causa hanno sostenuto le argomentazioni alla base delle loro memorie. Da una parte, la Consob ha confermato la bontà del provvedimento emesso; dall’altra i legali di Lotito e Mezzaroma, a sollevare l’illegittimità della decisione della commissione di controllo sulla Borsa.
Claudio Lotito contesta la decisione con la quale la Consob il 30 gennaio scorso precisò, tra l’altro, che nella vicenda dell’acquisto delle azioni, «non essendo stata promossa l’Opa entro 30 giorni dal superamento della soglia rilevante» era da applicare «il divieto di esercizio del diritto di voto relativo alla partecipazione posseduta da Lotito a decorrere dal 6 luglio 2005 e fino alla data di alienazione della partecipazione eccedente il 30 per cento del capitale sociale della Lazio, pari a 9.806.603 azioni, corrispondenti a circa il 14,48 per cento del capitale sociale» .
Tra le argomentazioni sostenute dal presidente Lotito nel suo ricorso amministrativo, c’è il fatto che a suo avviso l’esistenza di un patto parasociale si fonda su «presunzioni – si legge nel ricorso – che mancano dei caratteri della precisione, gravità e concordanza » . Per il presidente biancoceleste, quindi, gli elementi indiziari assunti dalla Consob sarebbero errati in punto di fatto, non univoci, non concordanti e in parte non gravi, ovvero irrilevanti.
Fonte: Corriere dello Sport, 10 luglio 2008