Il Tar del Lazio ha reso note le motivazioni della sentenza con la quale ha annullato la delibera della Consob che il 30 gennaio scorso precisò, tra l’altro, che nella vicenda dell’acquisto delle azioni della società, “non essendo stata promossa l’Opa entro trenta giorni dal superamento della soglia rilevante” era da applicare “il divieto di esercizio del diritto di voto relativo alla partecipazione posseduta da Lotito a decorrere dal 6 luglio 2005 e fino alla data di alienazione della partecipazione eccedente il 30 percento del capitale sociale della SS Lazio, pari a 9.806.603 azioni, corrispondenti a circa il 14,48 percento del capitale sociale”. Per il Tar, non risulta “congruamente lumeggiata l’incidenza di una partecipazione pari al 14,61 percento nella vita dell’emittente, specie in considerazione del possesso, in capo all’azionista di riferimento, di una quota azionaria pari circa al doppio di quell’ammontare”. In pratica, non è stata sufficientemente motivata la “natura parasociale del patto” tra Claudio Lotito e l’imprenditore Roberto Mezzaroma avente ad oggetto l’acquisto di concerto di azioni ordinarie della SS Lazio spa.
Fonte: La Repubblica on-line