Dal Consiglio Federale del 19 dicembre scorso arriva un aiuto discreto, quasi sottotraccia, alle società di serie A. Di fatto, a gara in corsa, la FIGC decide di variare le componenti dell’indice del Costo del Lavoro Allargato (ICLA), parametro che per il mercato di gennaio 2026 non deve superare lo 0,8 e che per quello di agosto 2026, con la semestrale al 30 marzo da consegnare, entro il 31 maggio 2025, alla Commissione governativa di Vigilanza sulle società Professionistica di serie A e della Lega A di basket, dovrà scendere a 0,7.
Via Allegri ha deciso di modificare il Titolo VI delle Noif, ufficializzando in primis il fatto che i costi sostenuti per gli Under 23 non andranno computati al numeratore dell’ICLA, consentendo poi l’inserimento, al denominatore dell’ICLA stesso, di altre voci che fino al 19 dicembre nn si potevano considerare. Rispetto agli under 23, a pagina 12 dell’Allegato A del comunicato 128/A si legge:
Le società devono depositare, entro il 31 maggio e il 30 novembre, il prospetto contenente l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati,
risultanti dal piano dei conti della FIGC: a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, comprende le seguenti voci:
i) Costi per il personale, riferiti ai soli calciatori professionisti, con esclusione dei calciatori professionisti Under 23 eleggibili per le Nazionali italiane, e al solo allenatore responsabile della prima squadra, compresi gli allenatori che abbiano precedentemente ricoperto tale incarico. Per “calciatori professionisti Under 23” si intendono quelli che, al 31 dicembre dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva in corso al momento in cui viene calcolato l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, non hanno ancora compiuto il 23° anno di età; ii) Ammortamenti e Svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, con esclusione degli ammortamenti relativi ai calciatori professionisti Under 23, come sopra definiti, elegibili per le Nazionali italiane. Qualora il criterio di ammortamento adottato sia a quote decrescenti, è consentito determinare tale voce utilizzando il criterio di ammortamento a quote costanti;
Mancato rispetto indice Costo Lavoro: le modifiche relative alla voce Ricavi
Arrivando a pagina 43 del suddetto Allegato A, al comma 5 troviamo le modifiche alle NOIF relative alla possibilità di inserire nuove poste al numeratore dell’ICLA. In particolare, il riferimento è all’istanza di revocazione dell’istanza che determina o il mercato a saldo zero o il blocco dl mercato stesso.
Le società di Serie A possono proporre al Segretario Generale della FIGC istanza di revoca, previo invio della documentazione necessaria, dei provvedimenti disposti ai sensi dei commi 4, lett. a) e lett. b), qualora l’eccedenza di costo contestata venga coperta mediante le seguenti modalità:
a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
c) versamenti in conto copertura perdite;
d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
e) utilizzo delle risorse derivanti da cessioni pro soluto dei crediti relativi ad operazioni di trasferimento dei calciatori in ambito nazionale ed internazionale, il cui relativo ricavo non sia stato computato, ai fini del calcolo dei Ricavi di cui al precedente art. 85, lett. B), par. I), comma 1, lett. b), punti vii), viii) o ix);
f) utilizzo delle risorse derivanti da cessioni pro soluto dei crediti relativi alla cessione dei diritti audiovisivi, per la eventuale quota del relativo ricavo che non sia stata computata ai fini del calcolo dei Ricavi di cui al precedente art. 85, lett. B), par. I), comma 1, lett. b), punto vi).
5 bis. Gli importi utilizzati per le finalità di cui al comma 5, lett. e) non concorreranno a determinare il valore medio dei Ricavi di cui all’art. 85, lett. B), par. I), comma 1, lett. b), punti vii), viii) e ix), ai fini del calcolo dell’indicatore di Costo del Lavoro Allargato per i periodi successivi a quello di riferimento.
5 ter. Gli importi utilizzati per le finalità di cui al comma 5, lett. f) non concorreranno per la quota di competenza a determinare il valore dei Ricavi di cui all’art. 85, lett. B), par. I), comma 1, lett. b), punto vi), ai fini del calcolo dell’indicatore di Costo del Lavoro Allargato per i periodi successivi a quello di riferimento.
5 quater. La Lega Calcio Serie A deve certificare alla Segreteria Generale della FIGC, ai fini del ripianamento dell’eccedenza di costo, l’importo derivante dalle cessioni pro soluto dei crediti di cui al comma 5, lett. e) e f).
5 quinquies. La Segreteria Generale della FIGC trasmette tempestivamente la documentazione alla Commissione per le verifiche di competenza. La Commissione comunica entro il giorno successivo alla
Segreteria Generale della FIGC l’esito delle verifiche effettuate. Qualora da tali verifiche risulti che l’eccedenza di costo sia stata coperta con le modalità di cui al precedente comma, il Segretario Generale della FIGC dispone la revoca del provvedimento.
Modifiche NOIF: il comunicato 128/A della FIGC del 19 dicembre 2025
Il Consiglio Federale
- preso atto dell’istituzione della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio
economico e finanziario delle società sportive professionistiche di cui all’art. 13 bis del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e della conseguente cessata operatività della Commissione di
Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.); - valutate ulteriori proposte di modifica normativa pervenute dalle componenti federali;
- ravvisata pertanto la necessità di modificare il Titolo VI delle NOIF;
- visto l’art. 27 dello Statuto federale delibera di approvare le modifiche al Titolo VI delle NOIF, secondo il testo allegato sub A) al presente Comunicato Ufficiale.
